In caso di separazione o fine convivenza, sciogliere un mutuo cointestato richiede attenzione a vincoli bancari e responsabilità sui pagamenti. Ecco le opzioni possibili.
La gestione di un mutuo cointestato in caso di separazione o di scioglimento di una convivenza rappresenta una questione di grande attualità e complessità giuridica. Nel contesto attuale, dove le dinamiche familiari e patrimoniali sono sempre più articolate, comprendere le modalità per svincolarsi da un mutuo condiviso e gli obblighi connessi al pagamento delle rate è fondamentale per evitare controversie e tutelare i diritti delle parti coinvolte.
L’accollo del mutuo cointestato: modalità e implicazioni
L’accollo del mutuo cointestato è una pratica che consente a uno dei coobbligati di assumersi la responsabilità dell’intero debito residuo, liberando l’altro dalla corresponsione delle rate. Questa situazione si verifica tipicamente in caso di separazione tra coniugi o conviventi more uxorio, che hanno acquistato insieme un immobile con un mutuo a due firme. In tale contesto, uno dei due può decidere di rilevare la quota dell’altro, pagando il prezzo corrispondente e accollandosi la quota residua del mutuo.
L’accollo viene formalizzato mediante atto notarile di compravendita in cui si manifesta il consenso di tutte le parti, compresa la banca mutuante. Tuttavia, è importante sottolineare che l’accollo è liberatorio degli obblighi solo se la banca concede esplicitamente la liberatoria, ovvero accetta di sciogliere il soggetto cedente dal vincolo contrattuale. Nella prassi, le banche sono riluttanti a concedere questa liberatoria, salvo casi particolari legati a situazioni di separazione o divorzio, in cui la liberatoria viene spesso accordata.
Nel caso in cui la banca non rilasci la liberatoria, il soggetto originariamente accollato rimane obbligato in solido, e la banca può rivalersi sia sull’accollante che sull’accollato in caso di inadempienza. In tale ipotesi, chi ha pagato può agire in regresso nei confronti dell’altro per ottenere la restituzione delle somme versate. In presenza di una separazione, il mutuo cointestato deve continuare ad essere rimborsato da entrambi i firmatari, salvo diverso accordo o intervento giudiziario. L’eventuale insolvenza di uno dei coniugi non libera l’altro dall’obbligo di pagamento nei confronti della banca, che potrà agire per l’intero debito residuo.

Come uscire dal mutuo cointestato – Vercelliweb.tv
Una soluzione frequentemente adottata è l’accollo interno: un coniuge si fa carico del pagamento dell’intera rata mensile, e tale spesa viene compensata attraverso una riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto all’altro coniuge. In questo caso, però, la banca rimane creditrice di entrambi, e non si ha liberatoria formale.
In alternativa, si può procedere con l’accollo esterno tramite cessione della quota di proprietà e contestuale assunzione del mutuo da parte di un solo coniuge, ma ciò richiede il consenso della banca, che valuterà la capacità reddituale del mutuatario unico. Se la banca non acconsente, l’unica via per sciogliere il mutuo cointestato è la stipula di un nuovo mutuo da parte del soggetto che intende rimanere unico debitore. Oltre all’accollo, altre soluzioni possono essere prese in considerazione:
- La surroga del mutuo: consente di trasferire il mutuo a un altro istituto di credito, modificando il numero dei mutuatari e le condizioni contrattuali, come durata e tassi. Questa opzione è conveniente soprattutto per mutui giovani, con quota interessi elevata.
- La vendita dell’immobile: con estinzione anticipata del mutuo e divisione del ricavato tra le parti, è spesso la soluzione più drastica, soprattutto se vi sono figli minorenni.
- L’estinzione anticipata: se le rate residue sono poche, può essere una strada percorribile per evitare complicazioni future.
Domande frequenti riguardano anche la possibilità di inserire ulteriori accollanti per ampliare le garanzie bancarie, ad esempio coinvolgendo familiari come fratelli o zii. Tali pratiche sono possibili ma dipendono dalla valutazione discrezionale dell’istituto di credito.
In ogni caso, per chi si trova a gestire un mutuo cointestato in fase di separazione o di cessazione della convivenza, è consigliabile consultare un notaio o un consulente legale specializzato, al fine di individuare la soluzione più adeguata e negoziare con la banca le condizioni migliori, evitando spiacevoli sorprese e contenziosi.






